Art. 13.
(Divieto di esercizio delle attività
nella forma ambulante).

      1. L'esercizio delle attività previste all'articolo 1 è vietato nella forma ambulante.

      2. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.